LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL DOPPIO COGNOME AI FIGLI: UNA STORICA SENTENZA NEL SEGNO DELLA PARITA'
Con un comunicato stampa del 27 aprile la Corte Costituzionale ha anticipato una decisione “storica” riguardo l’attribuzione del cognome dei figli e ha chiarito il principio secondo cui “la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico”.
La Corte ha dichiarato quindi l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. La Corte aveva già espresso perplessità sull’automatismo riguardante il cognome e nel gennaio scorso lo aveva definito “retaggio di una condizione patriarcale della famiglia”. Nel comunicato di aprile si ribadisce inoltre che “nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale”.
Il cognome infatti, oltre a svolgere una funzione identificativa, caratterizza il singolo in ambito sociale, poiché esprime l’identità della persona sotto il profilo della discendenza (biologica o affettiva). Deve essere attribuito quindi tenendo conto del fatto che ciascun individuo discende da una determinata coppia di genitori. Si può affermare perciò che ogni persona ha diritto non ad un cognome qualsiasi, ma a “quel” cognome che testimoni il legame con i propri genitori. E di conseguenza, che ciascuno dei genitori ha diritto a che il cognome del figlio testimoni tale legame.
A questa sentenza si è arrivati perché la Consulta è stata chiamata a deliberare nell’ambito di un procedimento di reclamo contro il decreto del Tribunale di Lagonegro del 4 novembre 2020 con cui si dichiarava inammissibile il ricorso proposto da due coniugi che avevano richiesto, in via principale, che si ordinasse al proprio Comune di residenza di iscrivere il figlio presso i registri dello stato civile con il solo cognome materno (già proprio delle altre figlie, nate quando i ricorrenti non erano ancora coniugati, e riconosciute dalla madre per prima); iscrizione, invece, denegata dall’ufficiale di stato civile, il quale aveva registrato il neonato con il cognome di entrambi i genitori.
Le motivazioni della sentenza della Corte sono state pubblicate il 31 maggio ed ora sarà compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla suddetta decisione, affinché il nostro ordinamento tuteli adeguatamente le istanze connesse all’uso del cognome, mediante la previsione di una disciplina organica, secondo criteri finalmente consoni al principio di eguaglianza (da intendersi, come “non discriminazione” e di “parità reciproca”) di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione dell’identità personale del figlio.
Esperienza questa di recuperare una parte fondamentale della propria identità vissuta in prima persona dalla giudice Paola Di Nicola Travaglini che ha scelto di aggiungere al cognome del padre quello della madre, come ci ha raccontato
nell’incontro del
21 giugno 2021 a disposizione sul sito di Traledonne.
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